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Gio 18 Apr 2024

Gio 18 Apr 2024

Gio 18 Apr 2024

Chiunque intenda organizzare e gestire in forma occasionale, ovvero temporanea, un singolo gioco, concorso a premi, lotteria, tombola, gioco della sorte ed abilità per i quali sia messo in palio un premio in denaro o in natura nell’ambito di manifestazioni sia pubbliche che private anche collegate ad iniziative imprenditoriali o commerciali, di cui all’articolo n. 4 della Legge 25 luglio 2000 n. 67, deve avanzare apposita richiesta all’Ente di Stato dei Giochi.


Tale richiesta può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno 72 ore prima dell’inizio del gioco solo nel caso in cui:

  • l’introito lordo previsto sia inferiore a 500 euro
  • il montepremi sia inferiore a 5.000 euro,
  • l’organizzatore sia un operatore economico sammarinese e il gioco si svolga con intenti promozionali (categoria H del Decreto Delegato 131/2023 concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale).

I “giochi” per cui è sufficiente inviare la comunicazione sono soggetti ad oneri di vigilanza nella misura di 20 euro per ogni estrazione.


Tutti i “giochi” che non rientrano in queste caratteristiche necessitano obbligatoriamente di una autorizzazione.

Nel caso di “gioco” con autorizzazione è obbligatorio presentare apposita istanza a questo Ente allegando il regolamento del gioco, n. 1 marca da bollo da 15 euro e il certificato penale del soggetto che verrà indicato come responsabile del gioco; tali giochi sono soggetti ad imposta speciale erariale nella misura del 12% sull’introito lordo se con montepremi superiore a 5.000 euro, e sono soggetti sempre ad oneri di vigilanza nella misura del 2% sull’introito lordo.

Si fa presente che l’esercizio di qualsiasi attività di gioco in mancanza di autorizzazione e/o comunicazione è sanzionato, anche penalmente, ai sensi della Legge 67/2000, così come modificato dall’art. 4 della Legge 12 dicembre 2018 n. 167:

“è punito con la prigionia e con l’interdizione di secondo grado, chiunque, senza autorizzazione: a) organizza, gestisce o esercita, anche a distanza, giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse o concorsi pronostici su competizioni sportive o su altre attività che la legge riserva ad ente autorizzato; b) raccoglie la prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite, la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione”.

I moduli da compilare sono disponibili sul sito https://entegiochi.sm/it/modulistica.

Segreteria

Tamara Bugli


Email: info@entegiochi.sm
Telefono: (+378) 0549 883298
Fax: (+378) 0549 885403

Orari

Apertura al Pubblico
su prenotazione telefonica

Da Lunedì a Venerdì
dalle 08:15 alle 14:15

Gioco Responsabile

Istituzione e Scopo

L’Ente di Stato dei Giochi (brevemente Ente Giochi) è un ente autonomo istituito con Legge 27 dicembre 2006 n. 143.

All’Ente Giochi compete:

  • l’esercizio in esclusiva dei giochi, concorsi a premi, lotterie, lotto, giochi della sorte ed abilità e scommesse disciplinati dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67, con esclusione delle attività di cui all’articolo 2 della medesima legge;
  • il controllo e la vigilanza sulla gestione delle attività nel settore dei giochi disciplinati dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67;
  • l’elaborazione di proposte di leggi e regolamenti concernenti l’esercizio dei giochi;
  • l’adozione di atti e iniziative finalizzate ad una gestione sicura e trasparente dei giochi e alla prevenzione delle conseguenze socialmente nocive del gioco.

L’Ente Giochi, nello svolgimento delle proprie funzioni, emana regolamenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale che danno esecuzione alle disposizioni della Legge 27 dicembre 2006 n. 143 ed ai decreti di attuazione, nonché ogni altro provvedimento che l’Ente Giochi ritiene opportuno per il raggiungimento delle proprie finalità.

L’Ente Giochi opera sotto il controllo e la vigilanza del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato.

Organi dell’Ente

Consiglio Direttivo

L’Ente di Stato dei Giochi è rappresentato e diretto da un Consiglio Direttivo formato da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

Il Presidente è designato dal Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per le Finanze.

L’incarico di componente del Consiglio Direttivo ha durata triennale, è rinnovabile per un massimo di tre mandati, è precluso ai membri del Consiglio Grande e Generale e del Congresso di Stato, ai magistrati e agli appartenenti ai Corpi di Polizia.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale tra gli iscritti all’Albo dei Revisori ed opera con le modalità e responsabilità previste dalla Legge sulle Società.

 Il Presidente è designato dal Collegio Sindacale.